Art. 68.

      1. All'articolo 48 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse,» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela»;

          b) le parole: «la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;» sono soppresse;